(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Cessazione delle gestioni liquidatorie 1. Le gestioni liquidatorie, costituite dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I commissari liquidatori provvedono alla redazione del rendiconto finale e lo trasmettono alla Regione entro quaranta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.