(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7
                         del 12 aprile 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
                    la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
               Cessazione delle gestioni liquidatorie
    1.  Le gestioni liquidatorie, costituite dalla Regione Liguria ai
sensi  dell'art.  2,  comma  14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica), cessano dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
    2.   I  commissari  liquidatori  provvedono  alla  redazione  del
rendiconto finale e lo trasmettono alla Regione entro quaranta giorni
decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.